Regime Iva per cassa
Caratteristiche
Il Regime Iva per cassa
E' un regime facoltativo, in vigore dal 1° dicembre 2012, con il quale è possibile
- versare l'Iva solo dopo aver incassato il corrispettivo dal cliente e non al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- detrarre l'IVA sugli acquisti nel momento in cui viene effettuato il pagamento del fornitore
L'imposta diviene comunque esigibile e detraibile trascorso un anno dall'operazione, eccezion fatta se il cliente, nel contempo, è stato sottoposto ad una procedura concorsuale.
Il soggetto che riceve una fattura con la dicitura "operazione Iva per cassa" può detrarre subito l'IVA, a meno che non abbia anch'egli optato per lo stesso regime.
Il passaggio al regime iva per cassa può avvenire se:
- nell'anno solare precedente il volume d'affari è stato non superiore a 2 milioni di euro;
- le vendite non avvengono solo nei confronti di soggetti privati;
- non ci si avvale di altri regimi speciali (es. regime del margine)
Per aderire al regime non occorre alcuna preventiva comunicazione. La scelta si deduce direttamente dalla liquidazione periodica e dev'essere successivamente indicata nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui è stata effettuata la scelta.
L'opzione per il regime di cassa ha durata triennale ed è possibile revocarlo o allo scadere del triennio o in uno degli anni successivi.
Attenzione: Il superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d'affari comporta sempre la fuoriuscita dal regime.